Green Pass rafforzato, Kompatscher firma l’ordinanza

Da lunedì 10 gennaio e fino al prossimo 31 marzo il Green Pass rafforzato – che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 – sarà esteso a molti altri settori. Il decreto legge approvato il 30 dicembre 2021 prescrive nuove regole per le quarantene dei vaccinati e per la capienza massima di eventi o ambienti pubblici. Il presidente della Provincia Arno Kompatscher ha firmato la nuova ordinanza che recepisce anche in Alto Adige le norme nazionali.
Ai cittadini si raccomanda in particolare “di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nelle abitazioni private, in presenza di ospiti. Prima di prendere parte a ritrovi con più persone non conviventi, è vivamente consigliato di sottoporsi a un test per il rilevamento del Sars-CoV-2”. Per evitare la diffusione di casi sui luoghi di lavoro, si raccomanda, inoltre, ai datori di lavoro “di invitare i lavoratori e le lavoratrici a sottoporsi a un test qualora sul luogo di lavoro si riscontrino casi di positività”.
Il Green Pass rafforzato viene richiesto come prerequisito per l’accesso alle seguenti strutture e attività: servizi di ristorazione sia al chiuso che all’aperto, sia al tavolo che al banco; alberghi e strutture ricettive e alle strutture annesse (piscine anche all’aperto, centri benessere e termali anche all’aperto, palestre e centri fitness per gli sport di squadra e di contatto anche all’aperto); spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e altri luoghi accessibili al pubblico, anche all’aperto (in questo caso con obbligo di mascherina FFP2 per spettatori e lavoratori); sagre, fiere, convegni e congressi; attività di musei, mostre e altri istituti e luoghi della cultura (nelle biblioteche per il mero prestito di libri, quindi se non ci si ferma dentro, non è necessario il green pass), centri culturali, sociali e ricreativi, centri giovanili, centri e agenzie per la formazione permanente sia al chiuso che all’aperto; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; attività di sale giochi, sale scommesse bingo e casinò; parchi tematici e di divertimento; piscine, centri natatori, centri sportivi e centri fitness anche all’interno di strutture ricettive; partecipazione da parte del pubblico a competizioni ed eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale (in questo caso con obbligo di mascherina FFP2 per gli spettatori); accesso alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice (in questo caso con booster, oppure con tampone aggiuntivo). Anche per entrare in tutti gli ospedali e le strutture sanitarie è obbligatorio per tutti (anche per i visitatori) indossare una FFP2.
Per mense e catering basterà la certificazione verde semplice (ottenibile anche con un test negativo oltre che con la vaccinazione e la guarigione), così come per: la partecipazione a corsi di formazione privati in presenza; le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni; gli esami di bi- e trilinguismo; la prestazione di servizio da parte del personale impiegato nello svolgimento di spettacoli pubblici, teatrali, concerti (analogamente a quanto accade in tutti gli altri posti di lavoro); prove di cori e bande in ambienti chiusi;  attività addestrative e corsi di formazione dei vigili del fuoco volontari, collaboratrici e collaboratori.
Per il resto l’ordinanza ribadisce le norme già in vigore sul territorio provinciale e nazionale, incluso l’obbligo di mascherina all’aperto a partire dai 6 anni; a partire dai 12 anni l’obbligo di mascherina FFP2 per usufruire di attività inerenti ai servizi alla persona e a bordo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani; la capienza all’80% per questi ultimi e per gli impianti di risalita in cabina chiusa, dove – come da normativa nazionale – si richiede il Green Pass rafforzato come sui mezzi del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.
Il decreto prevede che la quarantena non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno dall’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare disposizioni di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza descritta consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare – anche effettuato presso centri privati ma in questo caso trasmesso con modalità anche elettroniche all’Azienda Sanitaria – dal quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Foto, Arno Kompatscher/c-ASP

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