Bolzano. Referendum costituzionale 20 – 21 settembre 2020, esercizio di voto per elettori con infermità

In occasione del Referendum costituzionale che si terrà nelle giornate del 20 – 21 settembre 2020 e ai fini di rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene esteso il diritto di voto domiciliare, oltre che per gli elettori affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, anche agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto con ambulanza che viene regolarmente organizzato dal Comune in occasione di ogni consultazione elettorale.

Al fine dell’esercizio del voto a domicilio l’elettore dovrá far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto:
– una dichiarazione in carta libera (compreso l’indirizzo completo dell’abitazione e possibilimente un numero telefonico), nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora tra martedì 11.08.2020 e lunedì 31.08.2020;
– la certificazione sanitaria, rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, di data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione ai sensi del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22 e ss.mm. Il certificato medico dovrà richiamare la suddetta normativa e attestare l’esistenza delle condizioni mediche previste con prognosi di almeno 60 giorni.
Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.
– copia della tessera elettorale.
Infine il certificato medico potrà attestare l’eventuale necessità del c.d. “accompagnatore” per l’esercizio del voto.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati “non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”.

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