Bolzano, Margheri si rivolge a Walcher per la questione Benko

Riportiamo l’interpellanza urgente presentata dal consigliere comunale di Bolzano Guido Margheri di SEL in cui chiede chiarimenti circa la posizuione di Benko rispetto alla sua condanna penale e il suo ruolo nei confronti del Comune di Bolzano.

 

Al Signor Presidente del

Consiglio Comunale
INTERPELLANZA URGENTE
OGGETTO: la normativa anticorruzione e l’imprenditore Renè Benko

Premesso che
  • il procedimento relativo al Piano di Riqualificazione Urbanistica della zona di Via Pertahoner, Via Alto Adige, Via Garibaldi, Via Stazione prevede per legge la ratifica o meno dell’Accordo di Programma da parte del Consiglio Comunale convocato a questo scopo il 22 e 23 luglio 2015;
  • tale procedimento vede come soggetto legale promotore la società KHB i cui rappresentanti hanno partecipato il 15 luglio 2015 ad un’audizione in Consiglio Comunale e, tra di essi era seduto anche il noto imprenditore Renè Benko;
  • il 21 agosto 2013 il sottoscritto Consigliere Comunale ha rivolto al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Responsabile anticorruzione del Comune, un’interpellanza urgente relativa alla condanna emanata in via definitiva dalla Corte d’Appello di Vienna a dodici mesi di reclusione con la condizionale nei confronti dell’imprenditore Renè Benko e del suo commercialista Michael Passer per reati riconducibili a pratiche corruttive legate a questioni fiscali;
  • a tale interpellanza non fu mai data risposta nonostante l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Bolzano nel marzo del 2015 sulla medesima questione;
    le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE prevedono rigorosi criteri di selezione che “(…)costituiscono anche uno strumento efficace di lotta contro la frode e la corruzione. È obbligatorio escludere dagli appalti pubblici gli operatori economici condannati per partecipazione a un’organizzazione criminale o per corruzione, frode e riciclaggio dei proventi di attività illecite.”;
  • la legge 163/2006 e successive modiche “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione, appunto, delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” prevede all’articolo 38 “Requisiti di ordine generale” comma 1 “sono esclusi dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti (…)

    c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, (…) per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque, causa di esclusione la condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; (…).
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
  • sempre la legge 163/2006 e successive modifiche prevede all’articolo 135 le cause di risoluzione del contratto con l’appaltatore con riferimento alla sentenza di condanna definitiva di condanna nei suoi confronti per gravi reati quali corruzione, concussione, peculato, malversazione a danno dello stato, ecc.;”
  • Lo scorso 28 novembre è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012 n. 190 finalizzata a combattere la corruzione che all’articolo 1 comma 1 introduce una serie di principi di riferimento per l’azione amministrativa delle istituzioni locali finalizzati alla prevenzione della corruzione, in particolare, il monitoraggio dei rapporti con i soggetti esterni che con il Comune stipulano contratti;
tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale INTERPELLA il Sindaco, la Giunta e il responsabile anticorruzione del Comune per sapere se la condanna subita da Renè Benko, considerato il ruolo di fatto che continua a detenere nella società proponente firmataria dell’Accordo di Programma per il PRU, rientri nella fattispecie delle norme sopracitate che prevedono l’esclusione delle imprese il cui titolare sia stato condannato in via definitiva per gravi reati connessi con la corruzione da appalti, accordi e contratti con le pubbliche amministrazioni e se tale situazione possa mettere a rischio gli interessi dell’Amministrazione Comunale e la corretteza del procedimento in atto.
Consigliere Comunale Guido Margheri