Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 833/1978 sui TSO

La sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni dell’art. 35 della legge 833/1978 in materia di trattamento sanitario obbligatorio (TSO), introducendo importanti garanzie procedurali per la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale

La questione è stata sollevata dalla Corte di cassazione nell’ambito di un giudizio di opposizione contro un decreto di convalida di TSO. La ricorrente lamentava vizi procedurali consistenti nella mancata notifica degli atti del procedimento e nella mancata audizione da parte del giudice tutelare, che le avrebbero impedito di venire a conoscenza nell’immediatezza di quanto le stava accadendo.

La disciplina del TSO e le garanzie costituzionali

La Corte ha chiarito che il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera costituisce un vero e proprio trattamento sanitario coattivo, in quanto disposto contro la volontà dell’interessato e incidente sulla sua libertà fisica. Come già stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui la Cassazione civile, ordinanza n. 4209/2024, il TSO comporta una privazione della libertà personale che richiede il rispetto delle garanzie costituzionali.

La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, giustificando in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica.

I presupposti sostanziali del TSO

Secondo l’art. 34 della legge 833/1978, il trattamento può essere adottato solo se ricorrono tre presupposti:

L’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici

La mancata accettazione degli stessi da parte dell’infermo

L’assenza di condizioni e circostanze per l’adozione di tempestive e idonee misure extraospedaliere

Le garanzie procedurali introdotte dalla sentenza

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 35 nella parte in cui non prevede:

1.   Comunicazione del provvedimento sindacale

Il provvedimento motivato del sindaco deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, con l’avviso che sarà sottoposto a convalida del giudice tutelare entro 48 ore e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque e di chiedere la revoca.

2.   Audizione prima della convalida

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona interessata prima di procedere alla convalida del provvedimento.

3.   Notificazione del decreto di convalida

L’ordinanza motivata di convalida del giudice tutelare deve essere notificata all’interessato o al suo legale rappresentante, con l’avviso della possibilità di presentare ricorso.

Le ragioni della decisione

La Corte ha motivato la decisione evidenziando che:

Il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona

Le persone affette da infermità psichica non sono per ciò stesso private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio

L’audizione della persona interessata costituisce presidio giurisdizionale minimo, necessario per la verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento

Il confronto con altre misure restrittive

La sentenza richiama il confronto con altre misure amministrative restrittive della libertà personale, come l’accompagnamento coattivo alla frontiera e il trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per il rimpatrio, per le quali sono già previste garanzie analoghe, rendendo irragionevole l’omessa previsione di analoghi adempimenti nel TSO.

Gli effetti della pronuncia

La decisione introduce importanti garanzie che dovranno essere rispettate in tutti i procedimenti di TSO, rafforzando significativamente la tutela dei diritti fondamentali delle persone sottoposte a tali misure.

La Corte ha inoltre precisato che resta ferma per il legislatore la possibilità di intervenire per individuare una eventuale diversa configurazione del trattamento sanitario coattivo, purché rispettosa dello statuto costituzionale della libertà personale.

La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti delle persone fragili, in linea con le raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e con i principi costituzionali di dignità della persona e del giusto processo