La V sezione civile del Tribunale di Palermo, con sentenza del 20 maggio 2025, ha statuito come il reclamo che impone il vettore aereo non è obbligatorio. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto la domanda del consumatore non meritevole di tutela considerato che questo si era rivolto ad una claim company, ItaliaRimborso, senza aver preventivamente reclamato il diritto alla compagnia.
Il Tribunale di appello, ha accolto la domanda del consumatore su questo punto ed ha ritenuto l’obbligo di reclamo imposto dalla compagnia aerea Ryanair sia difficilmente compatibile con l’articolo 24 della Costituzione, con gli innegabili riflessi in termini di abusività della relativa clausola alla stregua della disciplina dettata dal Codice del Consumo.
«Un grande traguardo, che conferma la tutela del consumatore – conferma Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso – . I diritti del consumatore non possono essere condizionati da un dettato delle compagnie aeree. Il consumatore è costretto ad accettare le clausole e le condizioni proposte al momento di acquisto del biglietto, non potendosi esimersi dalla non accettazione di detti vincoli. La sua libertà è condizionata all’acquisto del biglietto».
Il Tribunale di Palermo, si è inoltre soffermato sulla regolarità dell’Organismo di mediazione, in quel periodo compreso fra l’istituzione dell’elenco ART e la operatività di alcuni Organismi già iscritti ad ARERA.