Alto Adige. Discoteche e mascherine all’aperto, nuova ordinanza di Kompatscher

Dopo la riapertura avvenuta il 15 di luglio anche in Alto Adige da oggi e fino al 7 settembre „sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso”. Confermato anche l’obbligo di indossare le protezioni delle vie respiratorie (ai sensi del capo I dell’allegato A della legge provinciale n. 4/2020, che racchiude le misure di sicurezza) nei contesti in cui sussiste il rischio di assembramenti. Il presidente della Provincia ha infatti firmato l’ordinanza contingibile e urgente n.35 con cui vengono recepiti i contenuti dell’ordinanza emanata domenica 16 agosto dal ministero della salute per reagire all’aumento del numero di infezioni da Covid 19 nelle ultime settimane. “Nell’ordinanza ministeriale – chiarisce il presidente – è prevista la clausola di salvaguardia, ma si è deciso di adottare le stesse misure anche perché da noi, di fatto, per quanto riguarda l’uso delle protezioni individuali all’aperto, l’obbligo di portarle in caso di assembramenti non è mai venuto meno”. Per quanto riguarda le discoteche “avevamo già annunciato la settimana scorsa un monitoraggio e possibili cambiamenti –precisa il presidente – e si è notato che tanti gestori hanno cercato di seguire le regole, altri meno, ma tutto sommato sembra troppo difficile far capire alle persone che vanno a ballare che devono rispettare le regole. Per queste ragioni prevediamo anche in Alto Adige la sospensione delle attività del ballo che si tengano in qualsiasi tipo di locale, con la speranza che i dati migliorino e si possa tornare ad aprire”.

Le disposizioni dell’ordinanza del presidente prevedono dunque che tra le 18 e le 6 sia obbligatorio l’uso delle protezioni delle vie respiratore anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e dei locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici in cui si possano formare degli assembramenti. Va a questo proposito ricordato che in Alto Adige la legge provinciale n. 4 dell’8 maggio 2020, al comma 34 dell’articolo 1, prevede già che i sindaci possano adottare misure ulteriori e più restrittive nei luoghi dove vi possano essere potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

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