Petizione alle Camere contro il Green Pass a scuola: 109 pagine di scienza e diritto

È stata depositata alle Camere ieri mattina, dal professor Daniele Granara, la petizione (proposta ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione) che si propone di contrastare l’introduzione del Green Pass in ambiente scolastico e universitario, ad opera del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111. I firmatari sono 27.252, con firme tutte autentiche e raccolte in tempo record dall’avvocato Granara unitamente ai suoi collaboratori, tra il 10 e il 30 agosto. Il numero maggiore di adesioni si è registrato nelle Regioni Emilia Romagna (3055), Lombardia (2842), Liguria (2726), Friuli Venezia Giulia (2579), Marche (2506), Veneto (2404) e Trentino Alto Adige (2065, di cui 580 a Bolzano e 814 a Trento). Il documento, davvero corposo, composto da 109 pagine, rappresenta una grande lezione di diritto. Avvocato cassazionista, amministrativista e costituzionalista, professore aggregato all’Università degli Studi di Genova e docente all’Università “Carlo Bo” di Urbino, Granara si è dapprima soffermato sui requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione della petizione, sulla natura di potere dello Stato dei cittadini che rivolgono alle Camere la petizione ex articolo 50 della Costituzione e, successivamente, sull’obbligo vaccinale surrettizio, obbligo “per il quale non sussistono i presupposti e che, infatti, non è stato imposto, se non (e comunque illegittimamente) per gli operatori sanitari”. Il docente rileva un palese e grave sviamento di potere legislativo. “È evidente come il soggetto che, per le più svariate e legittime ragioni abbia scelto di non (o non sia ancora in condizioni di) vaccinarsi, si troverà a dover effettuare un test anti Covid-19 ogni 48 ore, sopportandone costi e disagi anche fisici (mentre il vaccino è gratuito), oltreché possibili pregiudizi alla propria salute, trattandosi comunque di pratica invasiva per le vie respiratorie. È evidente come, a simili condizioni, le persone che hanno necessità quotidiana, per ragioni di studio o di lavoro, di esibire il Green Pass saranno surrettiziamente obbligate ad effettuare il vaccino oppure ad esporsi alle sanzioni previste dal Decreto. Non solo. Come è facile notare e come conferma la ritenuta e immotivata inidoneità dei tamponi salivari, certamente più agevoli e parimenti attendibili di quelli molecolari, l’obiettivo di tale disciplina, oggetto di conversione in legge nel pendente procedimento legislativo, non è quello, che dovrebbe essere, di evitare il contagio da Covid-19, ma quello di imporre ad ogni costo il vaccino, rendendo estremamente difficoltose se non nel loro ripetersi fisicamente insostenibili le alternative”. Pesantissime le conseguenze per chi non possiede il Green Pass: “Il mancato possesso del Green Pass preclude l’accesso ai luoghi di lavoro e studio degli esponenti, con le inerenti conseguenze che l’assenza ingiustificata (perché tale è, in quanto violativa di un obbligo di legge, per quanto costituzionalmente illegittimo) comporta”. Ancora: “Trattasi di unicum nel mondo e, in primis, tra i Paesi europei. E se il Green Pass non si ha, la sanzione è gravissima, comportando la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, con devastanti ed ingiustificate conseguenze sulla vita delle persone, in ragione di una legittima libera scelta di non vaccinarsi, sancita peraltro espressamente dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021”. Nella petizione è precisato che: “L’imposizione di un obbligo vaccinale (diretto o indiretto) in relazione ai vaccini disponibili avverso il Covid-19 è costituzionalmente illegittima, sotto plurimi profili, di diritto interno e diritto europeo, in quanto di detti vaccini non sono garantite né la sicurezza né l’efficacia, essendo la comunità scientifica unanime nel ritenere insufficiente, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista temporale la sperimentazione eseguita. Ne è riprova la ulteriore illegittima pretesa di condizionare la somministrazione del vaccino al rilascio di una totale esenzione da responsabilità per danni che dovessero derivare da tale vaccino non adeguatamente sperimentato e la conseguente mancata previsione di un indennizzo ritenuto invece dalla giurisprudenza costituzionale la condizione essenziale e imprescindibile per l’imposizione di un obbligo vaccinale e, in generale, di un trattamento sanitario obbligatorio”. Il legale analizza l’aspetto delle autorizzazioni condizionate: “Le autorizzazioni condizionate rilasciate dall’Ema sono condizionate, in quanto prevedono una limitata valenza temporale, con conseguente necessità di rinnovo periodico e, soprattutto, dato il breve lasso di tempo in cui sono stati sviluppati i vaccini, impongono la prosecuzione degli studi e del monitoraggio sugli effetti conseguenti alla loro somministrazione, i cui esiti potrebbero condurre al diniego di rinnovo dell’autorizzazione”. Inoltre: “Diversi studi e le stesse case farmaceutiche produttrici dei sieri vaccinali riconoscono, infatti, da un lato, che non sono ancora note le potenzialità dei vaccini sotto il profilo della loro capacità di impedire la trasmissione del virus, la capacità di impedire la contrazione della malattia e la durata temporale dell’efficacia preventiva, dall’altro, che non sono ancora note le conseguenze, soprattutto a lungo termine, derivanti dalla somministrazione dei vaccini”. Oltre ai documenti ufficiali di enti regolatori e case farmaceutiche, la petizione contiene numerosissimi riferimenti normativi, eccependo la violazione dei principi fondamentali della Costituzione di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e dei diritti garantiti dagli articoli 13, 16, 17, 19, 21, 32, 33, 34, 35, 36. Notevole l’analisi riguardante la violazione del diritto europeo (articoli 3, 21 e 52 CDFUE e Regolamento UE 2021/953 del Parlamento europeo) e dell’articolo 8 CEDU: “Oltre al Parlamento europeo con il Regolamento 953/2021, anche il Consiglio d’Europa si è, pertanto, fermamente espresso sulla necessità che la vaccinazione non sia obbligatoria, proprio in ragione del rapidissimo sviluppo che ha connotato la sperimentazione dei vaccini medesimi, al quale consegue l’assenza di idonee garanzie di sicurezza ed efficacia, inconciliabile con l’obbligatorietà di un trattamento sanitario”. Il professor Granara rileva, infine, la violazione del patrimonio costituzionale comune dei Paesi dell’Unione, violazione che comporterebbe l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dei Paesi inadempienti. Il docente e il suo staff attendono una celere risposta entro quindici giorni, “con ogni riserva di tutela giurisdizionale e costituzionale di fronte alla Corte Costituzionale, a salvaguardia della petizione medesima”.

 

Francesco Servadio

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