Decreto crescita, luci e ombre sul comparto edile

Via libera del Senato al decreto crescita: per il provvedimento si apre la fase dei provvedimenti attuativi. Tante novità per l’edilizia, come rileva CNA Costruzioni Trentino Alto Adige. “Tra le misure subito operative – spiega Marco Scrinzi, referente della categoria in regione – c’è il primo taglio sull’IMU pagata su capannoni e immobili strumentali. Tra le numerose misure di interesse delle imprese, ce ne sono alcune molto importanti per quelle che operano nell’edilizia, in particolare nell’edilizia privata. Artigiani e piccole imprese, però, giudicano molto negativamente la misura che consente all’impresa esecutrice dei lavori relativi all’Ecobonus o al Sismabonus di anticipare al cliente il credito d’imposta sotto forma di sconto in fattura, con la possibilità di recuperarlo in cinque anni. Un’ipotesi che scarta a priori le piccole imprese, che non dispongono dei polmoni finanziari sufficienti e quindi sono costrette a lavorare per i grandi gruppi, sottostando alle loro condizioni e senza la possibilità di emanciparsi e di crescere. Anche la possibilità di un’ulteriore cessione dei crediti a propri fornitori di beni e servizi non intacca la complessità delle procedure, mentre lascia inalterati i rischi per le piccole imprese di restare alla mercé dei grandi fornitori, gli unici nelle condizioni di prendere in carico queste opere per poi assegnarle in una sorta di sub-appalto. Avevamo proposto di poter cedere il credito d’imposta sulla spesa effettuata direttamente alle banche, ma non siamo stati ascoltati”

Ecco le dieci novità di maggiore impatto sul settore delle costruzioni, anche se in alcuni casi (tariffe INAIL e deduzione IMU) l’effetto è differito al 2023.

Valorizzazioni edilizie
Per le imprese che operano nell’edilizia privata, l’articolo 7 del Dl Crescita contiene una delle misure di maggior rilievo per l’edilizia. La norma introduce, fino al 31 dicembre 2021, un regime fiscale agevolato per i fabbricati che vengono acquistati dalle imprese, valorizzati e ceduti sul mercato entro dieci anni (dall’acquisto). Invece dell’imposta ordinaria sui trasferimenti immobiliari (9%), viene introdotta una imposta ipocatastale fissa di 200 euro. L’agevolazione è condizionata all’esecuzione di interventi di valorizzazione – demolizione e ricostruzione, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia – condotti nel rispetto della normativa antisismica e con il conseguimento della classe energica nZeb, A o B.

Esenzione Tasi dal 2022
Un’altra importante novità è l’esenzione della Tasi sugli immobili delle imprese destinati alla vendita: decorre dal 1° gennaio 2022. L’agevolazione è condizionata al fatto che l’immobile non sia né venduto né affittato.

Deduzione totale Imu dal 2023
Il Dl Crescita sancisce la totale deducibilità dell’Imu a partire dal 2023 ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Sismabonus
Viene estesa anche alle zone di rischio sismico 2 e 3 l’agevolazione del cosiddetto “sismabonus acquisti”, che riconosce una detrazione del 75%-85% (a seconda, rispettivamente, se il miglioramento sismico conseguito è di una classe o di due classi) agli acquirenti di immobili acquistati dalle imprese, sottoposti a interventi di miglioramento sismico, e venduti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

Ecosismabonus
Una ulteriore novità in tema di sgravi fiscali sugli interventi edilizi prevede che il titolare dello sgravio fiscale dell’eco-bonus o del sima-bonus possa scegliere di utilizzare la detrazione come uno sconto sull’importo dei lavori effettuati dall’impresa. La somma viene anticipata all’impresa diventando credito d’imposta (da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo). L’impresa a sua volta potrà cedere tale credito d’imposta (corrispondente allo sconto applicato al proprietario) ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta confermata la non cedibilità a banche e intermediari finanziari.

Edilizia scolastica
Modificando il codice dei contratti, il Dl Crescita introduce una speciale deroga – limitata temporalmente al periodo 2019-2021 – che consente di mandare in gara, con procedura negoziata, appalti di edilizia scolastica di importo fino a 5,5 milioni di euro circa (soglia comunitaria).

Superammortamento
Il cosiddetto superammortamento (130%) sugli investimenti in nuovi beni strumentali da parte delle imprese viene riaperto a partire dal 1° aprile 2019. Rispetto alla precedente agevolazione, viene introdotto il tetto massimo fissato a 2,5 milioni di euro. L’agevolazione è rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, agli artigiani e ai professionisti. Gli investimenti da assoggettare all’agevolazione devono essere stati fatti tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre 2019. Tuttavia, sono assoggettabili all’agevolazione anche gli investimenti fatti entro il 30 giugno 2020, a patto che entro il 31 dicembre 2019, sia stato accettato l’ordine e sia stato pagato un acconto di almeno il 20% del valore dell’investimento. Restano esclusi dal superammortamento gli investimenti in veicoli e altri mezzi di trasporto.

Riduzione tariffe Inail
La misura per la riduzione delle tariffe Inail a carico delle imprese andrà ad effetto solo a partire dal 2023. Lo stanziamento è relativo al 2023 (630 milioni), 2024 (640 milioni), 2025 (650 milioni), 2026 (660 milioni), 2027 (671 milioni), 2028 (682 milioni), 2029 (693 milioni), 2030 (704 milioni) e dal 2031 in poi (715 milioni per anno).

Fondo di garanzia Pmi
Una delle modifiche di rilevo riguarda la possibilità concessa alle imprese dell’edilizia di poter accedere alla Sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi introdotto dal Dl Semplificazioni (n.135/2018). La garanzia si applica alle Pmi che hanno crediti con la Pa che sono in difficoltà nella restituzione di finanziamenti bancari. La garanzia copre un importo pari al massimo all’80% dell’esposizione alla data dell’11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di 2,5 milioni di euro.

Fondo salva-opere e salva-imprese
La versione definitiva del cosiddetto fondo “salva-opere” prevede un rientro fino al 70% dei crediti insoddisfatti di imprese sub-appaltatrici, sub-affidatarie e sub-fornitrici, in caso di fallimento dell’appaltatore o dell’affidatario dei lavori. Il fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, e si applica a tutte le gare di lavori da 200mila euro in su e a tutte le gare di servizi da 100mila euro in su. La misura prevede che sia il Mit a erogare i fondi, sulla base della certificazione dei crediti insoddisfatti effettuata dalle amministrazioni aggiudicatarie su richiesta degli interessati.

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