Multe dall’estero, si passa alla cassa

A marzo 2016 anche l’Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 37 del 2016, l’attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI sull’applicazione negli Stati Membri dell’Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il Centro Europeo Consumatori (CEC) spiega cosa cambia per il cittadino italiano a cui viene elevata da un’autorità estera una contravvenzione stradale.

Nei mesi scorsi il CEC – Ufficio di Bolzano ha ricevuto molte richieste riguardanti le contravvenzioni stradali per violazioni avvenute in un altro Stato membro dell’UE. Che fare?

Per prima cosa, il CEC consiglia di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati indicati, ora e luogo della presunta infrazione, corrispondano al periodo in cui ci si trovava all’estero. Nella stessa lettera inoltre devono essere indicate le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l’Autorità a cui inoltrare l’eventuale ricorso.

Prima che la decisione quadro sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie venisse attuata, le consulenti del CEC – ufficio di Bolzano riferivano al consumatore italiano che un’eventuale contravvenzione proveniente dall’estero, seppur legittima, non sarebbe potuta passare alla fase dell‘esecuzione finché l’Italia non avesse recepito tale decisione quadro. Inoltre, il nostro Centro avvertiva i consumatori della possibilità di dover versare l’importo dovuto qualora ci si fosse recati nuovamente nel paese che aveva emesso la contravvenzione.
Da Marzo di quest’anno, dunque, con l’attuazione della decisione quadro, non vi è più alcun ostacolo all’eseguibilità delle contravvenzioni estere: pertanto, le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite. Ciò significa che saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia.

E non solo. Il D.Lgs 37/2016 ha stabilito regole ben precise regole rispetto alle modalità della notifica: i verbali di accertamento di un’autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l’accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell’UE.
Se l’importo è inferiore ad Euro 70,00, la Corte d’appello può decidere di rifiutare il riconoscimento.

Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.
Se volete conoscere meglio il Codice della Strada dello Stato Membro dell’UE che volete visitare, potete scaricare gratuitamente l’APP Goingabroad predisposta dalla Commissione Europea DG Move!

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Europeo Consumatori di Bolzano all’indirizzo info@euroconsumatori.org o al numero 0471 980939.

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