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ISPEZIONI PER LATUTELA DEI LAVORATORI: TUTTO SOTTO CONTROLLO

10 Marzo 2016

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ISPEZIONI PER LATUTELA DEI LAVORATORI: TUTTO SOTTO CONTROLLO

ISPEZIONI PER LATUTELA DEI LAVORATORI: TUTTO SOTTO CONTROLLO

Di Franco Mugliari

Questo l’obiettivo del ddl della Giunta provinciale altoatesina

Tocca riprendere il discorso legato al DDL, c.d. “Omnibus sociale”, con il quale la Giunta Provinciale (art. 15) si pone il “nobile” obiettivo di “razionalizzare e semplificare i controlli sulle imprese”. Stiamo parlando di una materia che quotidianamente troviamo in cronaca, quello della sicurezza e della tutela sociale dei lavoratori.

Punto di partenza è un’interpretazione estensiva della norma di attuazione dello Statuto di autonomia, la quale, nelle due Province autonome di Tn e BZ, “al fine di realizzare un organico sistema di ispezione del lavoro”, delega alle stesse “l’esercizio delle funzioni amministrative” in materia vigilanza e tutela del lavoro nonché di vigilanza per l’applicazione delle norme relative alla previdenza e alle assicurazioni sociali (articoli 3, nn. 11 e 12, del D.P.R. 474/1975 e 3 del D.P.R. 197/1980).

Con l’inizio dell’attuale legislatura l’Assessora al Lavoro Martha Stocker, e il suo staff dirigenziale, sensibili alle richieste delle associazioni imprenditoriali e dimenticando quale sia il livello di insicurezza sul lavoro (infortuni e malattie professionali) e sociale (lavoro nero, tutela lavoratrici madri, minori) che si registra sul territorio provinciale, sono immediatamente intervenuti per proporre un proprio modello di riorganizzazione che si pone l’obiettivo del depotenziamento dei servizi di vigilanza.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l’art. 15 del Decreto Omnibus e, in particolare, concentriamo la nostra attenzione sul comma 3. Non che i primi due commi siano da trascurare, infatti si dichiara la volontà di razionalizzare, semplificare anche attraverso procedure informatizzate e, soprattutto, si invitano gli ispettori ad essere più collaborativi con le aziende (perché no, magari inviando una telefonatina preventiva o una mail… tanto per non fare il viaggio a vuoto).

Il terzo comma recita: “ Con regolamento di esecuzione sono individuate le violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento, con il relativo termine, per assicurare il rispetto delle norme violate…”

Il DDL provinciale confligge direttamente con il recente D.Lgs.14 settembre 2015, n. 149, che detta Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Non si vede come la neonata Agenzia unica per le ispezioni (denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”) possa infatti esercitare, in provincia di Bolzano, le prerogative previste e, in particolare, l’esercizio e il coordinamento su tutto il territorio nazionale, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale e che fine faranno le sue circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, visto che la PAB cerca di chiamarsi fuori.

E tutto ciò lo si vorrebbe fare a statuto d’autonomia invariato, quindi sulla base di inesistenti competenze statutarie e presunte deleghe da parte della legge nazionale (il D.Lgs. 149/2015). Ci si potrebbe limitare a dire che tale previsione normativa potrà essere tranquillamente bloccata in quanto incostituzionale ma, ancora una volta, il problema è politico e riguarda i rapporti tra SVP e PD a livello locale e nazionale.

Ancor più aberrante è il fatto che si vogliano definire con un regolamento quelli che risulteranno essere, a discrezione della G.P., gli illeciti amministrativi da sanzionare.

Tutti, o quasi, sanno che l’ordinamento civile e penale, nonché la previdenza sociale sono (vedasi art. 117 della Costituzione) di esclusiva competenza dello Stato. Figuriamoci se ogni regione potesse definire, nelle materie interessate, quali siano gli illeciti sanzionabili sul proprio territorio. Lavoro nero? A Bolzano no, in Veneto figurarsi, in Toscana, si!

Tutto ciò significa il pieno controllo della politica sull’attività di vigilanza.

Eppure, nel denunciare per l’ennesima volta lo scempio che la G.P. sta compiendo per quanto riguarda la vigilanza in tema di sicurezza sul lavoro (e i dati antinfortunistici sono lì a dimostrarlo) non posso sottolineare che, grazie anche alla denuncia più volte fatta anche sulle pagine di questo giornale, è stato tolto il riferimento alle violazioni penali. Proprio così, probabilmente dopo l’intervento dell’Ufficio legale della Provincia, i dirigenti dell’Assessorato devono aver scoperto che le norme per la sicurezza sul lavoro, per la gran parte sanzionate penalmente, non possono rientrare nel novero di quelle “controllabili”.  Peccato.

Ma la questione resta. Infatti bisogna capire che cosa significa “ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili” e per farlo mi limiterò  ad un solo esempio: il lavoro nero. Un fenomeno che caratterizza una fetta del nostro mercato del lavoro nel settore turistico ed alberghiero e in quello agricolo.

E’ evidente a tutti che la violazione amministrativa di iscrivere un lavoratore ad INPS e INAIL,  e di non pagare i relativi contributi, non ha mai ucciso nessuno. Ma che al lavoro nero sia collegata un gran parte degli infortuni è un dato certo.

La mancanza di iscrizione di una lavoratrice o di un lavoratore, comporta l’evasione da tutta un’altra serie di obblighi previsti dalla normativa e a carico dei datori di lavoro: la formazione, la tutela sanitaria, la fornitura di dispositivi di protezione, la copertura assicurativa  ecc. E lo stesso potremmo dire per quanto riguarda la tutela delle lavoratrici madri o quella dei minori. Che il rischio di perdere il proprio figlio ancora da partorire possa non essere considerato un danno irreversibile è semplicemente spaventoso.

Il comma 3 dell’articolo 15 deve essere cassato. Al contrario, le quattro organizzazioni sindacali altoatesine hanno ritrovato unità di intenti attorno ad una proposta di modifica assolutamente insufficiente. Nella loro nota si propone di modificare il comma 3 precisando che l’accertamento delle violazioni dovrà essere fatto “a discrezione dell’ispettore”.

Come dire che avremo gli ispettori buoni e quelli cattivi, quelli che chiudono un occhio e quelli che li chiuderanno tutti due.

Evidentemente i nostri ignorano che l’attività ispettiva è regolata dalla legge, dal codice deontologico e, nel caso degli UPG (Ufficiali di polizia giudiziaria) dall’art. 55 del CPP  che indica come gli ispettori, presa notizia del reato devono portarla a conoscenza del pubblico ministero.

E se prima potevamo prendercela con l’Assessora e le scelte politiche di questa amministrazione, da oggi in poi potremo prendercela con gli ispettori, magari attraverso una bella denuncia per omissione d’atti d’ufficio e per danno erariale quando, a causa della loro discrezionalità, si siano verificati quei danni gravi che il regolamento provinciale vorrebbe individuare.

Franco Mugliari

(alias Muglia La Furia)

http://muglialafuria.blogspot.com