Nuovo organismo di risoluzione delle controversie nel settore assicurativo

Da oggi, 15 gennaio 2026, entra ufficialmente in attività il nuovo Arbitro Assicurativo (AAS), uno strumento arbitrale pensato per offrire soluzioni semplici per rispondere alle controversie nel settore assicurativo. Dopo l’istituzione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per il settore bancario (ABF – 2009) e per i servizi finanziari (ACF – 2016) – ormai consolidati l’Italia colma una lacuna rilevante offrendo tutela a milioni di assicurati.

L’AAS è un sistema indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie, operante sotto la vigilanza dell’IVASS, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni. L’obiettivo è assistere i consumatori nella risoluzione rapida, alternativa, e a costi contenuti delle controversie con le compagnie assicurative oppure con gli intermediari assicurativi.

Semplice la procedura. Il consumatore deve innanzitutto presentare un reclamo scritto all’assicurazione o all’intermediario, preferibilmente tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). In assenza di una risposta o di una soluzione entro 45 giorni, è possibile presentare, entro 12 mesi, un ricorso all’AAS esclusivamente in modalità online, tramite il sito dedicato: https://www.arbitroassicurativo.org/presentare-ricorso/index.html

La compagnia di assicurazione oppure l’intermediario assicurativo (broker) ha tempo 40 giorni dall’inoltro del ricorso per depositare le proprie controdeduzioni. Segue un termine di 20 giorni per il consumatore per presentare a sua volta le sue controdeduzioni. L’assicurazione o l’intermediario possono replicare entro ulteriori 20 giorni. Il Collegio dell’AAS adotta infine la decisione entro 90 giorni, termine che può essere prorogato una sola volta, in casi eccezionali, per ulteriori 90 giorni.

Il consumatore deve versare un contributo di 20 euro, che però gli viene rimborsato dalla controparte in caso di esito favorevole del ricorso. Le imprese di assicurazione versano un contributo fisso di 200 euro, mentre gli intermediari sono tenuti al pagamento di 100 euro.

L’AAS è competente per le controversie con compagnie assicurative e/o intermediari nei seguenti ambiti, entro specifici limiti di valore:

Assicurazioni sulla vita: fino a 300.000 euro per le polizze caso morte e fino a 150.000 euro per le polizze caso vita (incluse le cosiddette polizze di risparmio); Assicurazioni contro danni: fino a un valore massimo della controversia di 25.000 euro; per le azioni dirette il limite è fissato a 2.500 euro.

Sono escluse le controversie per le quali siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo, nonché quelle relative a eventi verificatisi da oltre tre anni.

Le decisioni dell’AAS non sono giuridicamente vincolanti, ma producono effetti rilevanti. In caso di mancata ottemperanza da parte dell’assicurazione o dell’intermediario, la decisione viene pubblicata sul sito dell’AAS per un periodo di cinque anni.

Il CTCU accoglie con favore questo strumento a lungo atteso, che offre ai consumatori italiani una sede adeguata per far valere i propri diritti.