Nelle settimane scorse l’avvocato Olga Milanese ha diffuso un video, attraverso i canali dell’associazione Umanità e Ragione (di cui è presidente), riguardante una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione penale, secondo cui il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva. In pratica sarà sufficiente violare una quarantena, non sottoporsi a un tampone oppure a una vaccinazione obbligatoria per finire seriamente nei guai con la legge. Ad aver sorpreso non è stato il consueto silenzio tombale dei media mainstream nei confronti della notizia, ma la reazione della cosiddetta controinformazione rispetto alla presa di posizione dell’avvocato Milanese. Quella stessa controinformazione che ‘vede’ complotti anche in un bicchiere d’acqua, ma che sottovaluta clamorosamente o interpreta erroneamente la gravità di pronunciamenti come quelli della Corte. I risultati sono disastrosi: da un lato assistiamo allo sfacelo del giornalismo italiano (nella classifica globale della libertà di stampa 2025, stilata da Reporter Senza Frontiere (Rsf), l’Italia è scivolata dal 46° al 49° posto); dall’altro a un frullatore di opinioni, spesso prive di costrutto, che disorientano ulteriormente i cittadini. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Milanese.
Le Sezioni Unite della Cassazione penale hanno introdotto il reato di epidemia colposa in forma omissiva. Avvocato, come va interpretata la sentenza?
“Le Sezioni Unite hanno affermato che il reato di epidemia colposa non può essere circoscritto ai casi di condotta attiva di diffusione di germi patogeni, come sempre accaduto sinora, ma può configurarsi anche quando siano omesse misure doverose che abbiano determinato la diffusione del contagio. Questa statuizione si fonda su ben precise argomentazioni dalla portata dirompente. Innanzitutto, la Corte ripudia il principio che era stato finora ritenuto valido secondo cui la “diffusione di germi patogeni” poteva verificarsi solo per effetto di un loro spargimento (doloso o colposo) da parte del soggetto agente, e afferma che il requisito della diffusione può concretizzarsi anche quando l’agente sia egli stesso portatore di un virus e cagioni un’epidemia infettando altre persone.
In secondo luogo, al fine di sostenere questo cambio di prospettiva le Sezioni Unite richiamano il legislatore dell’emergenza Covid-19 e in particolare le norme che prospettavano la configurabilità anche del reato di epidemia in riferimento alla condotta del soggetto che, risultato positivo al virus, violava l’obbligo di confinamento nella propria abitazione (art. 2 comma 3 DL n. 33/2020 “salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell’art. 452 c.p. o comunque più grave reato”). Questo passaggio è importante, perché chiarisce i confini applicativi della norma, come interpretata dalla Corte, che diventano potenzialmente molto ampi”.
Sarà quindi sufficiente violare una quarantena, non sottoporsi a un tampone o a una vaccinazione obbligatoria per rischiare l’ergastolo? C’è la possibilità, in futuro, che anche i genitori di bimbi non vaccinati in età pediatrica finiscano seriamente nei guai?
“Non esattamente: la pena dell’ergastolo è prevista nell’ipotesi più grave di epidemia cagionata con dolo. Le criticità finora esaminate riguardano la diversa ipotesi di epidemia causata da una condotta colposa che comunque prevede la pena della reclusione.
A mio avviso i genitori già sono in una posizione delicata, essendovi un obbligo di legge che impone le vaccinazioni pediatriche, dunque, temo che questa sentenza possa astrattamente creare problemi da subito e non solo in futuro, se si verificassero le circostanze contemplate dalla norma come interpretate dalla Corte”.
La cosiddetta controinformazione vi ha accusato di diffondere informazioni terroristiche e ha richiamato l’attenzione sull’articolo 40 del codice penale…
“Le diverse interpretazioni che ho ascoltato sull’argomento sostengono, in sintesi, che la sentenza non desta preoccupazioni in riferimento alla posizione dei comuni cittadini in quanto la clausola di equivalenza contenuta nel secondo comma art. 40 c.p. sarebbe applicabile solo ai pubblici ufficiali e soggetti portatori di uno specifico obbligo di garanzia (es. datori di lavoro tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro) e dunque il reato di epidemia colposa in forma omissiva si potrebbe configurare solo per queste categorie di soggetti. Che non sia corretta quest’argomentazione, lo possiamo a mio avviso desumere dal contenuto stesso nella sentenza che, come detto, richiama casistiche del nostro recente passato in cui il cd. obbligo di garanzia era stato posto a carico del comune cittadino (l’esempio della violazione del confinamento), proprio al fine di giustificare l’interpretazione estensiva della fattispecie di reato di epidemia colposa. L’obbligo giuridico sorge quando il legislatore impone una condotta al fine di evitare il verificarsi di un evento e questo non accade solo quando la condotta è imposta ad un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o che svolge determinate funzioni: non vi è alcuna limitazione soggettiva in tal senso”.
Infatti, tra le altre cose, è stato detto che l’articolo 40 del codice penale si applicherebbe soltanto a chi ha l’obbligo giuridico di impedire l’evento e che il possibile ampliamento del reato di epidemia colposa in forma omissiva riguarderebbe esclusivamente i pubblici funzionari. A Suo parere, invece, secondo la sentenza spetta al legislatore stabilire i soggetti nei confronti dei quali cadrebbe l’obbligo giuridico di impedire l’evento. Inoltre, alcuni esponenti del ‘popolo del dissenso’ avrebbero travisato il concetto di epidemia con quello di pandemia, sostenendo che il reato di epidemia sarebbe difficilmente dimostrabile. È proprio così?
“Come ho spiegato prima, questa lettura omette di considerare alcuni chiarissimi e decisivi passaggi della sentenza in commento che ha, invece, fatto espresso riferimento proprio ai casi di violazioni di obblighi comportamentali imposti negli anni pandemici ai comuni cittadini (e non ai soggetti portatori di una particolare qualifica) per giustificare il mutamento di interpretazione del reato di epidemia operato dalla Corte in termini molto più stringenti.
Abbiamo concretamente e ripetutamente subito, negli anni 2020-2022, diversi obblighi (lockdown, quarantene, mascherine, vaccini, tamponi) finalizzati ad impedire la diffusione dei contagi (ovvero l’evento ritenuto pericoloso); dunque ciascuno di noi, essendo stati testimone e destinatario di tali imposizioni, può agevolmente comprendere che l’obbligo la cui violazione potrebbe far scattare la clausola di equivalenza (e dunque la configurabilità del reato in forma omissiva) può essere imposto dal legislatore non soltanto a carico di una categoria ristretta di persone, ma anche della collettività dei consociati. L’omessa ottemperanza alle condotte prescritte in questi obblighi, nel caso in cui venissero ripristinati, potrebbe far scattare il reato alla luce della nuova interpretazione sancita dalla Corte. Per questo nel mio intervento ho parlato di possibili futuri risvolti applicativi della sentenza gravemente lesivi delle libertà e dei diritti fondamentali dei cittadini “in caso di nuove imposizioni sanitarie”.
Anche in riferimento alla dimostrabilità dell’evento di epidemia, ritengo che vi siano delle inesattezze nelle tesi divergenti che ho ascoltato.
In primo luogo, come ha opportunamente spiegato il dott. Donzelli in un intervento video di chiarimenti pubblicato sui canali di Umanità e Ragione, il concetto di epidemia è molto più circoscritto rispetto a quello di pandemia; perché si verifichi un evento classificabile come epidemia non è necessario che vi sia uno spargimento di germi patogeni in un’area territorialmente molto vasta, ben potendosi verificare in contesti più circoscritti. Ciò che rileva è quell’evento non sia considerato come “atteso” in quel determinato periodo dell’anno o in quel territorio.
D’altronde la stessa Corte ha sottolineato che la definizione di epidemia ricavabile dalla norma è volutamente differenziata rispetto al concetto scientifico, tenendo presente che deve avere ad oggetto una malattia che si diffonde rapidamente fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto. Vediamo bene come la definizione stessa dell’evento non abbia confini molto definiti e già questo dovrebbe farci comprendere che stiamo parlando di situazioni che possono verificarsi più facilmente di quanto si possa pensare.
Quanto alla difficile dimostrabilità dell’evento e del nesso causale, chi ha curato e seguito i processi legati alle vicende pandemiche non può certamente ignorare come le regole probatorie operanti nei vari ambiti del diritto abbiano purtroppo spesso lasciato il passo ad un inammissibile principio di autorità; un’aberrazione impensabile in altri tempi. Tra l’altro proprio la Cassazione nella sentenza in commento ha specificato che i rilievi di una parte della dottrina, secondo la quale si verificherebbe una lesione del rigore richiesto ai fini della prova del nesso di causalità e della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio” se si ammettesse la configurabilità di questa tipologia di reati in forma omissiva, non può incidere sulla necessità che invece si dia spazio a questa nuova interpretazione estensiva della fattispecie di reato di epidemia, in quanto la funzione della clausola di equivalenza è quella di bilanciare i diritti di libertà sanciti dall’art. 13 Cost. con il dovere di solidarietà dei cittadini costituzionalmente previsto ed evidentemente ritenuto, ancora una volta, preminente e tiranno rispetto a tutti gli altri diritti”.
Per la cronaca: la maggior parte dei ‘contro informatori’ sosteneva, esattamente quattro anni fa, che il referendum contro il Green Pass (di cui Lei era prima promotrice) avrebbe rischiato di legittimare il lasciapassare verde, qualora il referendum non fosse stato indetto. La verità è che il Green Pass era già stato ‘legittimato’ da un decreto-legge, cioè da un atto avente ‘forza di legge’ e che il mancato raggiungimento del numero di firme necessarie ad indire il referendum aveva probabilmente offerto al governo Draghi l’assist per introdurre il Pass sul lavoro e, successivamente, il Green Pass rafforzato. La ‘controinformazione’ causa spesso notevole confusione, alimenta false aspettative e distorce la realtà?
“Ho rinunciato a interrogarmi sui reali motivi che spingono quella che si è autoproclamata come “controinformazione” a tentare di sabotare qualsiasi iniziativa volta a ridare senso e dignità al termine “cittadino”, a renderlo parte attiva nella politica, a far sentire la sua voce su atti che compromettono i suoi diritti fondamentali, esercitando attivamente quella sovranità che dovrebbe appartenergli.
Certo è che l’abitudine degli Italiani all’immobilismo, vuoi che sia per tutelare i propri interessi, vuoi che sia per la (comoda) pretesa che debba essere sempre qualcun altro a sacrificarsi per salvare questo povero mondo, è proficuamente alimentata dai fucinatori dei complotti, che forniscono sempre nuove ed esilaranti scuse per indurre il popolo a non far nulla e ad accettare qualunque tipo di sopruso”.
Alcuni giuristi avevano manifestato apprezzamento nei confronti della sentenza, ritenendo che si potessero riaprire i processi a carico degli esponenti delle Istituzioni che avevano gestito l’emergenza pandemica. Lei ha dichiarato che si tratta di una visione miope: perché?
“Per diverse ragioni, sotto il profilo giuridico. Qui per necessità di sintesi e di comprensibilità per i lettori non del settore, mi limito a osservare che chi ha vissuto in questo Paese e ha seguito i processi tenutisi in questi anni non può, a mio avviso, seriamente pensare che si possano aprire dei processi a carico dei precedenti esponenti delle Istituzioni, attorno alle cui scelte vi è stato finora un ampio scudo da parte della magistratura anche ai massimi livelli.
Ma se anche ciò accadesse sarebbe estremamente grave e controproducente. Pretendere che determinati personaggi politici possano essere perseguiti per non aver adottato sufficienti e tempestive cautele negli anni pandemici (dopo tutti i lockdown, le quarantene, le limitazioni ai rapporti familiari e sociali, i tamponi, i vaccini e quant’altro imposto in quegli anni) significa preparare il terreno a misure anche peggiori in un futuro contesto di dichiarata emergenza, perché una sentenza di condanna di ex rappresentanti pubblici in tal senso indurrebbe le future autorità ad estremizzare ogni forma di possibile precauzione per non incorrere nel rischio di essere accusati di aver cagionato o aggravato un’epidemia, magari con una condotta omissiva. È un autogol pazzesco e non capisco come sia possibile non comprenderlo”.
Nelle settimane scorse il quotidiano La Verità e la trasmissione Fuori dal coro hanno diffuso i video delle riunioni del CTS, durante la campagna vaccinale, in cui emergevano dubbi, contraddizioni, carenza di informazioni certe, unitamente a un modus operandi a dir poco discutibile. Nonostante stessero morendo degli esseri umani, a causa degli effetti avversi post-iniezione, autorità politiche e sanitarie avevano preferito tirare dritto, pur di non compromettere l’esito della campagna. Ad impressionare maggiormente, oggi, è il silenzio della magistratura: come lo spiega?
“Non me lo spiego francamente. Posso solo pensare che la disinformazione a livello medico-scientifico e la “campagna terroristica” messa in campo dai media e dalle Istituzioni negli anni della pandemia abbiano avuto un impatto rilevante anche sulla lucidità di giudizio di coloro che dovrebbero, invece, applicare il diritto in modo assolutamente scevro da condizionamenti e convinzioni personali”.