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Test Covid positivo. Posso cancellare la mia vacanza gratuitamente?

18 Febbraio 2022

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Test Covid positivo. Posso cancellare la mia vacanza gratuitamente?

I consumatori che hanno visto i propri piani per la vacanza rovinati all’ultimo minuto dal Covid-19 si chiedono se abbiano diritto a un rimborso per le cancellazioni. Il Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia spiega quali regole si applicano ai voli, ai pacchetti vacanze e alle prenotazioni alberghiere.
Fondamentalmente, se la cancellazione è “legata al covid” nel senso che non si desidera più viaggiare perché si è preoccupati dell’infezione, non c’è alcun diritto legale alla cancellazione gratuita. In questo caso, si applicano le condizioni contrattuali della prenotazione.
Tuttavia, se c’è un’impossibilità oggettiva di usufruire della prenotazione a causa del coronavirus, in Italia esiste un diritto al rimborso basato sulla regola civilistica dell’impossibilità sopravvenuta (art. 1463 del codice civile). Per esempio, i viaggiatori che non possono usufruire della prenotazione perché sono risultati positivi al test immediatamente prima della partenza o a cui è stato imposto un provvedimento di quarantena rientrano nell‘ipotesi. Importante: il risultato positivo del test deve essere provato tramite un test PCR o antigenico effettuato da personale medico; i test antigenici rapidi effettuati dal viaggiatore stesso non sono validi.

Ma, quindi, quando si ha diritto alla cancellazione gratuita della propria vacanza?
In base all’articolo 1463 del codice civile italiano, se è impossibile utilizzare il servizio, i consumatori non devono pagare una penale di cancellazione e gli acconti già versati devono essere rimborsati. Tuttavia, questo vale solo se l’hotel si trova in Italia o se il pacchetto è stato creato da un organizzatore italiano e quindi è applicabile la legge italiana. Se, invece, l’hotel si trova in un altro Paese o se il viaggio è stato prenotato con un tour operator straniero, può essere che la legge applicabile di quel Paese non preveda la possibilità di un rimborso; per cui il rischio di non poter usufruire del servizio ricade unicamente sul consumatore.
Se il volo viene cancellato dalla compagnia aerea, i passeggeri hanno legalmente diritto a un rimborso completo del prezzo del biglietto secondo il Regolamento CE sui diritti dei passeggeri. Al contrario, se il volo prenotato non subisce variazioni, le condizioni di prenotazione o le condizioni tariffarie sono generalmente applicabili.
Secondo la normativa italiana applicabile (articolo 945 del Codice della Navigazione), il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se non gli è possibile prendere il volo e questo viene immediatamente notificato alla compagnia aerea. Però la legge italiana non si applica necessariamente alle prenotazioni dei voli se la compagnia aerea non ha la sua sede legale in Italia. Se il volo è stato, quindi, prenotato con una compagnia aerea estera, non è sempre possibile ottenere un rimborso in via extragiudiziale.
“In tutte queste situazioni, sia che si abbia prenotato un hotel, un pacchetto turistico o un volo“ consiglia Barbara Klotzner, consulente legale del CEC Italia “è sempre fondamentale cercare il dialogo con il fornitore del servizio“. Un buono o la riprogrammazione della vacanza a una data successiva possono costituire, per esempio, un buon compromesso. Se si accetta un buono, conviene cercare di negoziare che ne venga prevista la rimborsabilità dopo la scadenza, nel caso in cui non venga utilizzato.
In tempi di pandemia, bisognerebbe anche tenere in particolare considerazione le prenotazioni che permettono la cancellazione gratuita fino a poco prima della partenza ed è consigliabile stipulare un ‘assicurazione di cancellazione al momento della prenotazione, che copra le spese di cancellazione se si verificano gli eventi coperti dalla polizza. In quest‘ultimo caso vanno verificate sempre le condizioni della polizza, controllando che il Covid-19 rientri tra le coperture assicurative.