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Cure domiciliari e il decreto cautelare del Consiglio di Stato: il commento dell’avvocato Grimaldi

21 Gennaio 2022

Cure domiciliari e il decreto cautelare del Consiglio di Stato: il commento dell’avvocato Grimaldi

Con un atto monocratico il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso l’esecutività della sentenza del Tar Lazio (il nostro servizio del 15 gennaio scorso: https://www.buongiornosuedtirol.it/2022/01/il-tar-lazio-accoglie-il-ricorso-del-comitato-e-sospende-la-circolare-su-tachipirina-e-vigile-attesa/), riguardante l’annullamento della circolare sulla “Tachipirina e la vigile attesa”, rimandando la discussione all’udienza collegiale del prossimo 3 febbraio. “Come previsto, il Ministero della Salute ha presentato subito appello alla sentenza del Tar”, afferma l’avvocato Erich Grimaldi. “Nell’aprile 2021 lo stesso presidente Frattini aveva rigettato il decreto cautelare sulla medesima argomentazione. Questa volta l’ha accolto, sebbene con una motivazione diversa. Non è stata annullata la sentenza del Tar: fino all’udienza è stato emanato un decreto di sospensione”. Così si è espresso il Consiglio di Stato, tramite il presidente Frattini: “Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale;
ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece:
– che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto;
– che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;
– che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente
”. Ciò che sostiene il Consiglio di Stato “mi induce -prosegue l’avvocato Grimaldi- a fare alcune considerazioni, partendo dall’articolo 6 della legge Gelli-Bianco, articolo che introduce l’adesione, da parte del medico, alle linee guida come fattore esimente da responsabilità per gli operatori sanitari “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia”, più esattamente “quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle predette linee guida risultino adeguate alle  specificità  del  caso concreto”. Se, per il Consiglio di Stato, i medici non erano vincolati a rispettare le linee guida, che non potevano considerarsi tali in quanto si trattavano solo di “raccomandazioni” e non di “prescrizioni”, di fatto avrebbero agito senza alcuna tutela della legge Gelli-Bianco. A questo punto i medici che hanno prescritto paracetamolo e “vigile attesa” non hanno seguito alcuna linea guida e di conseguenza sarebbero gli unici responsabili di tutto quello che è accaduto? Delle due, l’una: o il medico è tutelato dalla legge Gelli-Bianco e quindi è in essere una tutela sulla responsabilità oppure è direttamente responsabile di ciò che è successo fino ad oggi”. L’avvocato Grimaldi rivela una serie di incongruenze: “Alcuni aspetti del provvedimento del Consiglio di Stato paiono poco chiari. Noi sappiamo benissimo che numerosi medici sono stati segnalati all’ordine dai loro colleghi, perché non si sono attenuti ai protocolli e alle linee guida, andando a curare i pazienti a domicilio. Quindi: queste linee guida erano davvero vigenti e i medici vincolati a rispettare l’indicazione del “paracetamolo e della vigile attesa”, nonché tutte le prescrizioni di non utilizzo degli ulteriori farmaci?”. La risposta nell’udienza del 3 febbraio.