ESCLUSIVO. Obbligo vaccinale per i sanitari: il parere dell’avvocato Dario Frassy

Il sistema sanitario, già gravato da numerosi tagli, è prossimo al collasso. Questa volta, però, l’emergenza virus non c’entra o, per lo meno, non direttamente. L’introduzione, per i sanitari, dell’obbligo vaccinale, ritenuto dalle istituzioni l’unica arma contro il Covid (obbligo che non riguarda solo medici, infermieri e Oss, ma anche farmacisti, fisioterapisti, psicologi e veterinari, per intenderci), rischia di rivelarsi un boomerang per l’intera collettività: sono infatti migliaia gli operatori che non hanno alcuna intenzione di sottoporsi all’inoculazione, nemmeno sotto la minaccia del demansionamento o della sospensione (pure non retribuita). Nei mesi scorsi più di un esponente delle istituzioni aveva invocato pene severissime per i dissidenti che, tuttavia, nel pieno della pandemia erano stati proclamati “eroi” a furor di popolo. Adesso, proprio a causa della decisione di condurre i sanitari non vaccinati alla porta, sorge il problema di garantire l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini. La questione è dirimente: è legittimo imporre l’obbligo vaccinale al personale sanitario? Abbiamo rivolto il quesito all’avvocato Dario Frassy, titolare dell’omonimo studio legale ad Aosta e operante a livello nazionale nell’area civilistica, con particolare inclinazione nel diritto del lavoro. In proposito, nelle scorse settimane l’avvocato Frassy aveva pubblicato un’analisi estremamente approfondita su Altalex, uno dei più prestigiosi quotidiani di informazione giuridica: https://www.altalex.com/documents/news/2021/06/07/considerazioni-etiche-e-giuridiche-sull-obbligatorieta-dei-vaccini-anti-covid-19.
 
Corte Costituzionale e articolo 32 della Costituzione: avvocato, quando un trattamento sanitario può diventare obbligatorio?
 
“Il precetto costituzionale nella sua sinteticità è chiarissimo. La salute è un diritto individuale e al contempo un interesse della collettività. All’atto pratico i singoli hanno il diritto di scegliere le cure che ritengono più appropriate e lo Stato può imporre trattamenti sanitari obbligatori solamente in forza di legge e per il supremo interesse della collettività. La legge che impone l’obbligo vaccinale, prevaricando la libera scelta individuale di cura, deve poggiare su elementi di significativa certezza scientifica riguardo agli effetti sull’interesse collettivo. Allo stato attuale non sussistono i presupposti giuridici per imporre un obbligo vaccinale contro il Covid-19, stante la sperimentalità dei vaccini”.
 
Nella Risoluzione 2361 del 27 gennaio ultimo scorso il Consiglio d’Europa ha escluso che gli Stati potessero rendere obbligatoria la vaccinazione anti-Covid. Invece in Italia è accaduto: perché?
 
“In Italia, come peraltro nella gran parte degli altri Stati, l’emergenza Covid è stata affrontata all’insegna della massima confusione. In realtà a ben leggere la norma dell’articolo 4 del D.L. 44/2021 si tratta più che di un obbligo di una condizione. La vaccinazione, infatti, diventa condizione per l’esercizio – solo per un periodo determinato – di un’attività professionale, quella sanitaria. Si potrebbe dire che è il solito compromesso all’italiana, non fosse che in questo caso si sono travalicati, violandoli, i precetti costituzionali”.
 
Privacy e protezione dei dati personali: come si è espresso il Garante sull’obbligo vaccinale e sul Green Pass?
 
“In maniera molto cauta e scettica rispetto a tutti i riflessi relativi al trattamento di dati sensibili come quelli sanitari, invitando alla massima attenzione nella gestione del Pass, che non dovrà avvenire su base regionale e che dovrà dare maggiore mobilità, senza divulgare lo stato di salute. In pratica il garante ritiene non conforme ai principi della privacy indicare lo stato personale di vaccinato, piuttosto che di guarito o ancora di effettuato tampone negativo. Le “Certificazioni Verdi COVID-19” introdotte dall’art. 9 D.L. 52/2021 sono in palese violazione della vigente normativa e delle indicazioni espresse dall’ “Autorità garante per la protezione dei dati personali””.
 
Parliamo delle autorizzazioni rilasciate dagli enti regolatori. I vaccini anti-Covid hanno ottenuto un’autorizzazione condizionata: perché? Qual è la differenza rispetto a un’approvazione definitiva?
 
“È l’evidenza della sperimentalità di questo percorso medico-scientifico e dunque delle incertezze dei riflessi sanitari. Non vi è stato un lasso temporale sufficiente per poter studiare e ipotizzare con margini di sufficiente certezza a medio e lungo termine tutta una serie di questioni di non secondaria importanza sanitaria”.
 
Perché è stato introdotto lo “scudo penale” per i sanitari vaccinatori?
 
È una misura legislativa, che è diretta conseguenza dell’incertezza medico-scientifica sulla quale poggiano i vari vaccini anti Covid-19. Ed è stata indispensabile per evitare che, finita la fase dell’emergenza sanitaria, si apra la fase dell’emergenza giudiziaria”.
 
Consenso informato ed esclusione della responsabilità: chi risponde per eventuali danni causati dal vaccino? È previsto un indennizzo?
 
In base ai vigenti principi generali della legislazione nazionale è lo Stato in questo caso a rispondere e a risarcire eventuali danni”.
 
Pasticcio” Vaxzevria (AstraZeneca): gli under 60 riceveranno la seconda dose di un altro vaccino. Qual è il Suo parere dal punto di vista giuridico?
 
“Senza entrare nella valutazione medica, la decisione governativa era un’evidente forzatura tant’è che è stata già corretta, consentendo a quanti ne facciano espressa richiesta di assumere la seconda dose di vaccino con il medesimo farmaco assunto in prima dose”.
 
Considerazioni etiche e giuridiche sulla vaccinazione anti-Covid per i minori?
 
“La scelta non può che competere esclusivamente ai genitori, soprattutto a fronte del carattere di sperimentalità che ha tale vaccino. Aggiungo in proposito che proprio in base ai dati pubblici della pressoché totale assenza di diffusione tra i minori di tale patologia, la somministrazione di un vaccino sperimentale rischia di essere un azzardo, che potrebbe costare carissimo proprio in termini di riflessi sulla salute dei giovani e sullo sviluppo della società. Personalmente a fronte del quadro sopra riassunto – assenza di diffusione e incertezze sugli effetti a medio e lungo termine – riterrei necessari ed auspicabili ulteriori approfondimenti scientifici. Nel frattempo, per tutelare i minori e nel principio dell’art. 32 della Costituzione, si dovrebbe andare nella direzione opposta, ossia inibire la somministrazione al di sotto di una certa fascia di età. Immaginiamo infatti per un istante cosa potrebbe accadere se, a distanza di qualche anno, si scoprisse che tale vaccinazione abbia riflessi dannosi sullo sviluppo e sulla procreazione. Sarebbe una tragedia di proporzioni immani dal punto di vista sanitario e sociale, con inimmaginabili riflessi giudiziari. Tengo a precisare che queste mie considerazioni sono frutto di analisi giuridiche e non di pregiudizi stile “No-Vax”, avendo io in proposito sottoposto alle ordinarie vaccinazioni tutti i miei figli”.

Foto, Dario Frassy