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Covid19. Tutela salute lavoratori fragili demandata ai datori di lavoro, perplessità della CNA

25 Maggio 2020

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Covid19. Tutela salute lavoratori fragili demandata ai datori di lavoro, perplessità della CNA

Il decreto legge “Rilancio” in materia di sorveglianza sanitaria che demanda  “la tutela dei lavoratori cosiddetti fragili” ai  datori di lavoro desta perplessità ai verti della CNA. Il  presidente  della CNA del Trentino Alto Adige Claudio Corrarati teme un nuovo onere e costo a carico dei datori di lavoro e propone di investire della questione di medici di base.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa esistente (art. 41 del Decreto Legislativo 81/2008) per la sorveglianza sanitaria, questo articolo introduce, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di assicurare una sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Per i datori di lavoro che, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, non sono tenuti alla nomina del medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, la relativa tariffa sarà stabilita con un decreto interministeriale entro 15 giorni. In ogni caso, l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi di questo articolo non può giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
“Riteniamo che sia una forzatura – commenta il presidente Corrarati – demandare all’azienda la conoscenza delle patologie di ogni dipendente. Sarebbe più semplice lasciare al medico di base il compito di dare indicazioni al datore di lavoro per mettere in malattia provvisoria il lavoratore senza mettere a rischio il mantenimento del posto di lavoro rispettando la privacy dello stesso, anziché scaricare sull’imprenditore l’onere e il costo di accertare eventuali patologie pregresse del dipendente. Ci auguriamo ci sia un chiarimento normativo che renda le disposizioni di questo articoli compatibili con le norme esistenti e soprattutto efficace per la tutela di lavoratori ritenuti fragili”.

In foto, Claudio Corrarati