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Interruzioni di corrente: quali sono i miei diritti?

20 Novembre 2019

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Interruzioni di corrente: quali sono i miei diritti?

In seguito alle forti piogge e nevicate, negli ultimi giorni si sono verificate parecchie interruzioni di fornitura di energia elettrica di lunga durata.
Per i casi di interruzioni lunghe senza preavviso, anche nei casi di forza maggiore, sono previsti indennizzi automatici.
L’indennizzo automatico spetta quando l’interruzione si protrae oltre una certa durata. L’ammontare esatto della soglia dipende dal numero di abitanti nel Comune:

• Comuni con più di 50.000 abitanti:
Indennizzo in caso di interruzione continuativa di più di 8 ore

• Comuni con più di 5.000 e meno di 50.000 abitanti:
Indennizzo in caso di interruzione continuativa di più di 8 ore

• Comuni con meno di 5.000 abitanti:
Indennizzo in caso di interruzione continuativa di più di 12 ore
(nel 2020 tale soglia si riduce a 8 ore)

Nel caso in cui la fornitura venga sì ripristinata, ma intervenga una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio, l’interruzione viene considerata continuativa (i periodi possono essere sommati).

A quanto ammontano gli indennizzi automatici?
Al superamento delle soglie sopra menzionate, i clienti domestici con contratti con potenze fino ai 6 kW hanno diritto ad un indennizzo di 30 €, aumentato di 15 € per ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

Come vengono erogati gli indennizzi?
Gli indennizzi vengono accreditati automaticamente sulla prima fattura utile, e comunque entro 6 mesi (in caso di fatturazione quadrimestrale, tale periodo si prolunga ad 8 mesi). I consumatori non devono fare alcuna richiesta. A seconda delle circostanze dell’interruzione, i costi incombono sul distributore oppure vengono coperti dal “Fondo Eventi Eccezionali”.

Evacuazione
I tempi massimi di ripristino non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità.

Risarcimento danni
L’indennizzo automatico non preclude, ove ne sussistano i presupposti, l’eventuale risarcimento del danno secondo quanto disposto dal Codice Civile. Il cliente che, a seguito di un’interruzione, subisca un danno potrà anzitutto inviare un reclamo al proprio venditore, o direttamente al distributore (è preferibile indicare un solo soggetto). L’esercente destinatario è tenuto a fornire una risposta motivata entro 30 giorni. Se il reclamo non viene accolto, in quanto il distributore non si ritiene responsabile del danno, il cliente potrà tentare di risolvere la controversia mediante la conciliazione.

Interruzioni con preavviso
Il tempo massimo di ripristino della fornitura a seguito di interruzione con preavviso è fissato in 8 ore consecutive, oltre le quali spettano gli indennizzi sopra indicati, a prescindere dal numero di abitanti nel comune.

Interruzioni di “vasta estensione”
Queste sono interruzioni prolungate, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale, che interessano più di 2 milioni di clienti su base nazionale. Per tali interruzioni non spettano gli indennizzi automatici.