Morti di fama, non è solo un libro, è un confine. La linea è sottile, sottilissima e riguarda personaggi detti “pubblici” e la loro interazione sui social.
Siamo tutti influencer?
Secondo Facebook lo siamo nel momento in cui abbiamo più di 20.000 seguaci sulla nostra pagina, oppure se siamo apparsi almeno cinque volte sui giornali negli ultimi due anni o siamo stati ospiti di trasmissioni televisive. Parametri discutibili che utilizza il principale social per “dragare” profili ed interazione.
Molti s’autodefiniscono “influencer” anche contando pochi seguaci, meno di mille a volte e cadono in un vortice in cui si credono “personaggi pubblici”, definizione che la legge non prevede.
La giurisprudenza dà per scontato cosa s’intenda per “personaggio pubblico” che non fa rima con “influencer”, soprattutto se presunto.
La notorietà è un concetto labile anche se può diventare assoluto. Il Presidente Usa o del Consiglio italiano, il sindaco nella propria comunità, il giornalista, dirigenti vari, dal sindacato alla scuola.
Il reato di diffamazione ad esempio, si basa molto sul contesto ambientale. Prendiamo lo sport. Uno sportivo locale può essere notissimo nella città natale e sconosciuto a livello nazionale, quest’ aspetto, ad esempio, può determinare la sussistenza o meno del reato di diffamazione.
Ma tralasciando chi crede d’esser personaggio pubblico occupiamoci di lo è sul serio ed in che modo i media possono intervenire sulle dichiarazioni pubbliche (il vero nocciolo del problema)
Piccola riflessione: se pubblicate sui social sono le vostre dichiarazioni ad essere pubbliche e quindi replicabili (fino a certi limiti, vedremo perché) e non voi personaggi pubblici.
Invece quando un personaggio pubblico rilascia dichiarazioni diffamanti nei riguardi di altri personaggi che ricoprano la stessa posizione, la notizia, anche se lede l’altrui reputazione, deve essere pubblicata nell’interesse della collettività (art. 21 Costituzione).
Riportiamo parte della sentenza
Non si può pretendere che il giornalista verifichi la veridicità storica del contenuto dell’intervista, in quanto si creerebbe un grave pericolo di compressione della libertà di stampa, sia perché al giornalista non compete un potere di censura, sia perché la notizia, che nasce da un’opinione non benevola nei confronti di un altro personaggio noto, verrebbe privata del suo significato e della sua sostanziale essenza.
Non sussiste diffamazione per il giornalista che pubblica dichiarazioni lesive tra persone famose. (Sentenza 2 luglio 2013, n. 28502, Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione)
Quindi i battibecchi tra politici o vip vari possono essere riportati sui media nel dettaglio. Vale anche per chi commenta sui social o crea post? In linea teorica si mette nella stessa condizione del personaggio pubblico che “dichiara pubblicamente”.
In casi spinosi e delicati o semplicemente per non creare confusione, i personaggi pubblici s’affidano a comunicati o portavoce. In quel caso sarà più difficile sbagliare.
Esiste poi il peso specifico della dichiarazione.
Un dirigente bancario che a mercati aperti parla di crisi del proprio settore, un dirigente sindacale che durante trattative parla con i giornalisti di dettagli e così via. Queste dichiarazioni possono influenzare l’ambito di riferimento, in positivo o negativo che sia.
Se, infatti, un arbitro, dovesse dichiarare l’incapacità della classe arbitrale di fatto andrebbe a creare un danno doppio. La dichiarazione assume peso se fatta da chi proviene da quel settore. L’insegnante che parla male della scuola in generale, il giornalista dei media e così via.
Attenzione a non confondere il diritto di critica con l’insulto. Criticare il proprio settore è legittimo, denunciarne delle deficienze anche ma bisogna argomentare ed averne prove.
Nello specifico quindi siete figli delle vostre dichiarazioni e del luogo in cui le rendete pubbliche, oltre al ruolo che ricoprite. Al bar è complesso andare nei guai m a quando scrivete sui social ricordatevi che potenzialmente potete raggiungere qualsiasi angolo del globo connesso. Se fate politica o rappresentate aziende, lavoratori, interessi vari e sempre buona pratica affidarsi a comunicarti stampa o portavoce. La comunicazione richiede professionalità, l’improvvisazione spesso può creare pasticci gravi, dalla perdita del lavoro al risarcimento danni dopo un processo.
Siete ciò che scrivete, soprattutto oggi, nell’ era dei social.