Trento. “Decido io se lavorare”.
Seconda vittoria in Corte d’appello delle lavoratrici Aspiag che si erano astenute dal lavoro nei giorni festivi in aperto contrasto con le direttive aziendali.
Seconda vittoria in Corte d’appello di Trento delle lavoratrici Aspiag Service S.r.l. (Despar, Eurospar ecc.) iscritte alla UiltuCs Trentino-Alto Adige/Südtirol in merito alla “non obbligatorietà” del lavoro festivo. Con ricorso del 7 aprile 2016 Aspiag Service S.r.l. aveva presentato appello avverso la sentenza pronunciata l’8 marzo 2016 dal Tribunale di Rovereto, con la quale il Giudice aveva accolto il ricorso della addette alla cassa presso la filiale Eurospar di Arco. Aveva pertanto annullato le sanzioni disciplinari irrogate dalla Aspiag S.r. l. alle lavoratrici per essersi astenute dal lavoro durante le festività previste dalla legge e dal Ccnl del Terziario.
Rammentiamo che nell’arco dell’anno la legge italiana considera giornate festive, oltre alle domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali individuate, 11 giornate complessivamente. Queste in dettaglio:25 aprile (anniversario della liberazione), 1° maggio (festa del lavoro), 2 giugno (fondazione della Repubblica), il 1° giorno dell’anno, il giorno dell’Epifania (6 gennaio), il lunedì dopo Pasqua, il giorno dell’Assunzione della Beata Vergine Maria (15 agosto), il giorno di Ognissanti (1° novembre), il giorno dell’Immacolata Concezione (8 dicembre), il giorno di Natale (25 dicembre), il 26 dicembre. La sentenza della Cassazione (8 agosto 2005, n. 16634) recita che” in relazione a specifiche esigenze aziendali il lavoratore può essere chiamato a prestare attività lavorativa e in tal caso deve ricevere il compenso spettante per le ore lavorate con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo (per la conferma della sussistenza di un diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dal lavoro in occasione di tali festività)”.
Ancora una volta il giudice ha ribadito un principio cardine, vale a diritto dei lavoratori e delle lavoratrici di astenersi dal lavoro durante le festività anche se previsto dal contratto individuale. Importanti e decisive le motivazioni della Corte d’Appello di Trento che confermano la sentenza del Tribunale di Rovereto, confermando l’annullabilità delle clausole contenute nei contratti individuali di lavoro volte a rendere obbligatoria e automatica la prestazione lavorativa in giorno festivo. Walter Largher, segretario generale della UiltuCs commenta: “Questa sentenza coinvolge non solo le lavoratrice dell’ASPIAG, ma migliaia di commesse della regione Trentino-Alto Adige e avrà effettivi positivi per quanto riguarda la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro per tutte le loro famiglie. La soddisfazione è quindi ancora una volta grande per l’esito del giudizio e forte è il riconoscimento per le lavoratrici che si sono esposte in prima persona.”