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ISPEZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI IN ALTO ADIGE: IL GOVERNO IMPUGNA LA LEGGE PROVINCIALE

1 Agosto 2016

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ISPEZIONI PER LA TUTELA DEI LAVORATORI IN ALTO ADIGE: IL GOVERNO IMPUGNA LA LEGGE PROVINCIALE

Di Franco Mugliari

Il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 ha deciso di impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale la legge della Provincia autonoma di Bolzano del 24 maggio 2016, n. 10 recante Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità”.

Si tratta della c.d. “Omnibus sociale” contro la cui approvazione si erano schierati alcuni partiti di opposizione (i Verdi in particolare) e le parti sociali denunciando ciò che si è puntualmente verificato: la mancanza di competenza dell’Amministrazione provinciale e la  violazione dello Statuto di autonomia.

Siamo di fronte all’ennesima figuraccia da parte dell’Assessora Stocker che, dando sempre più ascolto ai suoi pessimi consiglieri (i vertici della Ripartizione lavoro), da quando ha assunto le redini dell’Assessorato al lavoro non ha mai mancato di far sentire la propria voce tesa a semplificare (e fin qui passi) ma, soprattutto, a ridurre il numero dei controlli (e dei controllori) e, per quanto possibile ad eliminare le sanzioni modificando, appunto, il procedimento sanzionatorio.

Secondo il Governo la legge della Provincia di Bolzano n. 10/2016 presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale. In particolare l’art. 17, comma 3, in materia di razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese, nello stabilire che “Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l’irrogazione della sanzione amministrativa è condizionata all’inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni”,modifica i principi fondamentali della legislazione statale in materia di sanzioni amministrative, con l’introduzione di un procedimento che deroga al principio contenuto nella normativa statale.

La norma provinciale in esame eccede altresì dalle competenze attribuite alla Provincia di Bolzano con il DPR n. 197/1980, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”. Sulla materia della regolamentazione delle sanzioni amministrative spettante al soggetto pubblico e la cui inosservanza costituisce atto sanzionabile, si è espressa Corte Costituzionale con sentenza n.19 del 2014 ove è ribadito il principio, applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale, secondo il quale “nessuna fonte regionale può introdurre nuove cause di esenzione della responsabilità penale, civile o amministrativa, trattandosi di materia non disciplinata dagli statuti di autonomia speciale e riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Costituzione”.

Pertanto l’art. 17, comma 3, della legge provinciale in esame, nell’introdurre per le sanzioni amministrative una prescrizione al cui adempimento consegue automaticamente l’estinzione dell’illecito, eccede dalle competenze attribuite alla Provincia invadendo la materia dell’ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), e i principi fondamentali in materia di previdenza e tutela del lavoro di cui all’art. 117, terzo comma, Cost.

Per i suddetti motivi, si legge nelle motivazioni all’impugnativa del Governo, le norme provinciali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 Costituzionale.