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Bolzano. Accattonaggio, misure fortemente restrittive

10 Dicembre 2015

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Bolzano. Accattonaggio, misure fortemente restrittive

“Divieto di accattonaggio”: questa la voce all’articolo 21 che modifica il Regolamento di Polizia Urbana approvata oggi nella seduta di Giunta dal Commissario straordinario del Comune di Bolzano Michele Penta,

La modifica in questione si pone in linea con gli orientamenti costantemente emersi in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, del quale l’Amministrazione Comunale è componente e rientra nelle competenze sindacali attinenti alla sicurezza urbana.

Ecco di seguito cosa prevede il nuovo articolo 21.

Divieto di accattonaggio

1. A tutela della sicurezza e del decoro della città non sono consentiti l’accattonaggio e la richiesta di elemosina nei luoghi di seguito indicati:
a) nelle aree prospicienti le stazioni ferroviarie, gli ospedali, le case di cura, i soggiorni per anziani;
b) all’interno ed in prossimità di mercati e fiere;
c) dinanzi ai luoghi di culto nonché davanti ed all’interno dei cimiteri;
d) davanti agli ingressi di esercizi commerciali e pubblici esercizi; il divieto si estende alla superficie data in concessione ai privati fino ad una distanza minima di 10 metri;
e) davanti agli uffici pubblici ed agli istituti bancari, compresi gli sportelli di erogazione di denaro;
f) nei pressi delle casse anche automatiche di aree di sosta o parcheggi e di parcometri;
g) presso le intersezioni stradali ed i ponti.

2. E’ altresì vietata l’attività di questua esercitata mediante l’utilizzo di animali.

3. All’accertamento della violazione consegue, oltre alla sanzione di cui all’art. 22, comma 3, l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del sequestro del denaro ottenuto dalla violazione e da eventuali attrezzature impiegate nell’attività secondo quanto previsto dalla Legge 689/1981.