Speed-check a Bolzano già 112 anni fa
Un “Oggetto del Mese” decisamente particolare quello proposto per il primo mese dell’anno nuovo all’Info Point presso l’Archivio Storico comunale in via Portici 30.
Quasi 112 anni fa, le “Bozner Nachrichten” nell’edizione n. 141 del 24 giugno 1903, pag. 1, pubblicano il Codice provvisorio per la circolazione automobilistica sulle strade statali nel distretto di Bolzano. Siamo solo all’inizio dell’era automobilistica il cui avvio tradizionalmente viene ricondotto al motore a scoppio brevettato da Carl Benz il 29 gennaio 1886 a Mannheim. Sin dagli albori dell’automobilismo si impongono come temi centrali la velocità consentita e il suo controllo, l’inquinamento acustico causato dalla motorizzazione nonchè le sanzioni da infliggere in caso di infrazioni. Non fanno eccezione il Codice bolzanino del 1903 e il suo forte impianto disciplinare di seguito pubblicato (traduzione italiana della versione originale in lingua tedesca):
1. Ogni automobile deve essere dotata di un freno efficiente, e per la notte di due luci bianche.
2. Ciascun guidatore deve condurre l’automobile con prudenza.
3. I centri abitati non debbono essere percorsi a una velocità superiore a quella di una carrozza trainata da un cavallo al trotto.
4. Nei tratti stretti o con scarsa visibilità bisogna procedere a velocità tale da poter fermare il veicolo in qualsiasi momento.
5. Bisogna procedere a passo d’uomo: a) all’innesto di una strada in un’altra, sui ponti, nei portoni, agli incroci;
b) lungo le curve strette, all’ingresso e all’uscita da case o cortili; c) in caso di forte traffico, e di passaggio presso cavalli, animali da traino, mandrie o greggi.
6. L’automobilista deve dare un segnale acustico ad almeno 50 metri nell’approssimarsi a pedoni, cavalieri, traini, mandrie o greggi nonchè in curve strette, di notte o con la nebbia. Il segnale non dev’essere dato nelle immediate vicinanze di persone o animali.
7. Le automobili debbono portarsi a destra e superare a sinistra.
8. Non si possono superare veicoli in curva, agli incroci, su ponti e dove la sede stradale è ristretta dalla presenza di altri veicoli.
9. Bisogna lasciare la precedenza agli I.r. veicoli postali e ai vigili del fuoco. Non si debbono interrompere colonne militari e cortei.
10. Non sono ammesse gare di velocità tra automobili.
11. A chiunque è vietato di impedire il passaggio di automobili o di farli circolare in modo pericoloso.
12. Carri, cavalieri e bestiame debbono spostarsi a destra consentendo il sorpasso di automobili sulla sinistra.
13. Quando l’automobilista avverte che animali da traino, sella o in gruppo si innervosiscono, o quando il conducente di un carro, il cavaliere e il mandriano fanno un cenno, l’automobilista deve subito fermarsi e, nel caso in cui il rumore del motore ecciti gli animali, lo deve subito spegnere.
Infrazioni di suddetto Codice verranno punite, quando non già sanzionabili dal punto di vita del diritto penale generale, ai sensi dell’ordinamento ministeriale del 30 sett. 1857, F. d. O. n. 198, con ammende fino a corone 200,00 o con l’arresto fino a 14 giorni.
I.r. Capitanato distrettuale di Bolzano, 16 giugno 1903.
I.r. Capitano distrettuale: Ritter (cavaliere) von Falser.
In foto: una patente di guida dell’epoca